STATUTO DI “AMICI DI PERICLE”
Titolo I
Costituzione e scopi
Art. 1. – E’ costituita l’Associazione denominata “AMICI DI PERICLE”.
“AMICI DI PERICLE” è una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
L’associazione ha sede legale in Piedimonte Matese, via Matese 132; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. L’associazione potrà aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea generale, ad altre associazioni quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. L’associazione potrà istituire, inoltre, sedi secondarie in località diverse con delibera dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 2. – L’Associazione “AMICI DI PERICLE” persegue i seguenti scopi:
– promuovere la crescita, lo sviluppo e la tutela delle Comunità del Matese; affermare il ruolo del cittadino come soggetto attivo nella vita quotidiana della Comunità. A tale scopo agisce per rivendicare diritti fondamentali, per aumentare la capacità di autotutela del territorio, dei singoli e dei gruppi e per allargare gli spazi per l’esercizio di poteri e responsabilità civiche finalizzati alla cura del bene della collettività.
– diffondere la cultura civica e la conoscenza degli strumenti della “democrazia partecipativa”; informare i cittadini sul funzionamento della pubblica amministrazione; analizzare il livello di partecipazione nelle nostre comunità ed elaborare proposte per lo sviluppo del territorio;
– promuovere il coinvolgimento dei cittadini nella risoluzione dei problemi concreti della collettività;
– proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
Art. 3. – Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, che ne condividano lo spirito e gli ideali e che presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.
Art. 4. – I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.
Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività dell’Associazione.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.
Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro trenta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello, entro 30 giorni, al collegio dei Probiviri.
Art. 5. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.
Art. 6 – Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.
La qualità di socio si perde:
a) per mancato pagamento della quota associativa;
b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione.
Art. 7 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Titolo II
Organi dell’associazione
Art. 8. – Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
– il Collegio dei probiviri;
Art. 9. – L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità delle delibere prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.
Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.
La convocazione va fatta con avviso ai soci almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea, mediante comunicazione elettronica o cartacea.
Delle delibere assembleari deve essere data informazione a tutti i soci.
Art. 10. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei probiviri;
– approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– approva il regolamento interno.
Modifiche allo Statuto possono essere discusse se proposte e sottoscritte da almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo ovvero dal 30% dei soci. L’assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione, con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Regolamento Interno, proposto dal Consiglio Direttivo, è approvato con la maggioranza di 2/3 dei soci. Modifiche al Regolamento possono essere discusse se proposte e sottoscritte da almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo ovvero dal 30% dei soci.
Modifiche allo Statuto o al Regolamento sono approvate se presenti la maggioranza assoluta dei soci.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 11. – Il Consiglio Direttivo è formato da 7 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 12. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “AMICI DI PERICLE” si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:
– il Presidente;
– da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
– richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
– la nomina, al suo interno, del Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
– stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
– Di ogni riunione deve essere redatto verbale e comunicato ai soci.
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni; i suoi membri possono essere rieletti.
Art. 13. – Il Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella prima riunione successiva.
Il Presidente rimane in carica due anni e può essere rieletto.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 14. – Il Segretario, scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica due anni e può essere rieletto. Tiene aggiornato il registro degli iscritti; invia comunicazioni ai membri del Consiglio Direttivo ed ai soci; convoca gli iscritti per le riunioni; redige l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo; redige il verbale delle riunioni e ne cura l’archiviazione.
Art. 15. – Il Tesoriere, scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica due anni e può essere rieletto. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 16 – Il collegio dei Revisori dei Conti, scelto dall’Assemblea ordinaria tra i suoi membri, è costituito da tre membri che resteranno in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo, svolgendo i seguenti compiti:
– accertare la regolarità della tenuta della contabilità sociale;
– esaminare i bilanci e redigere sugli stessi una relazione;
– accertare la regolarità delle spese sostenute;
– procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo; Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri, si procederà alla sostituzione con i primi dei non eletti. I membri eletti nominano al loro interno il Presidente che rappresenta il Collegio.
I membri del collegio possono essere rieletti.
Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica due anni. I membri del collegio possono essere rieletti.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 18. – Non vi è alcuna incompatibilità tra adesione all’Associazione e la partecipazione ad associazioni politiche o sindacali, i cui Statuti o programmi non siano in contrasto con i principi di identità dell’Associazione. In ogni caso l’assunzione di cariche individuali di coordinamento o direzione in associazioni politiche o sindacali è incompatibile con l’assunzione di analoghe responsabilità, compiti e funzioni all’interno dell’Associazione. E’ incompatibile con cariche individuali di coordinamento o direzione nell’Associazione, la candidatura in competizioni politiche o amministrative. In tal caso il socio ha obbligo di darne comunicazione al Presidente che dispone la decadenza immediata. E’ fatto divieto a chiunque di usare simboli, sedi e strutture del Movimento ai fini di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.
Titolo III
Patrimonio sociale
Art. 19. – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.
Art. 20. – L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art. 21. – E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo IV
Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali
Art. 22. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 23. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 24. – Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
Art. 25. – Al fine dell’attuazione del presente Statuto, i Soci fondatori nominano un Consiglio Direttivo, un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere pro tempore, che provvederanno a raccogliere e regolarizzare le adesioni dei Soci, a preparare il Regolamento ed a convocare entro 6 mesi l’Assemblea dei soci per l’elezione degli Organi. Gli incarichi pro tempore termineranno il proprio mandato al momento della nomina dei nuovi Organi.

